ODONTOIATRA - Errore medico risarcimento

Vai ai contenuti


La professione dell’odontoiatra può essere praticata da tre distinte figure professionali:

a) Dal medico chirurgo specializzato in odontostomatologia;
b) Dal medico chirurgo non specialista;
c) Dal laureato in odontoiatria e protesi dentaria abilitato all’esercizio della professione.

Non è di facile individuazione la distinzione tra le varie figure. In linea di massima l’odontostomatologo può intervenire su tutto l’apparato stomatologico da punto di vista sia medico che chirurgo; al medico chirurgo non specialista dovrebbero competere solo piccoli interventi sul cavo orale; all’odontoiatra dovrebbero essere interdetti quegli interventi chirurgici di tipo altamente specializzati.

La mancanza di una regolamentazione precisa che stabilisca i limiti di competenza del sanitario curante determina incertezza per il paziente che necessita di interventi nel campo dentario.
In linea di principio la colpa del sanitario che opera in questo ambito può essere determinata da un comportamento imprudente  ( cioè da un comportamento caratterizzato da avventatezza, superficialità e addirittura dalla cosiddetta temerarietà professionale ), negligente ( omissioni di determinati comportamenti richiesti dalla legge o dalla prassi ), imperizia ( si ritiene che chi esercita la professione  medica sia dotato di un minimo di abilità e perizia sia manuale sia strumentale ).

Cosa fare?

Per una consulenza puoi chiamare al numero


Copyright 2024 - Risarcimento Errore medico: Specialisti nei casi di malasanità. All Rights Reserved
Torna ai contenuti